Le disposizioni di cui agli articoli e si applicano anche ai procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo , comma 3. In tale caso i comuni interessati, ricevuta la proposta di dichiarazione formulata dal soprintendente, provvedono agli adempimenti indicati all'articolo , comma 1, mentre agli adempimenti indicati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo provvede direttamente il soprintendente.
Il Ministero, valutate le eventuali osservazioni presentate ai sensi del detto articolo , comma 5, e sentito il competente Comitato tecnico-scientifico, adotta la dichiarazione di notevole interesse pubblico, a termini dell'articolo , commi 1 e 2, e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.
Il soprintendente provvede alla notifica della dichiarazione, al suo deposito presso i comuni interessati e alla sua trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell'articolo , comma 3.
La trasmissione ai comuni del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la dichiarazione, come pure la trasmissione delle relative planimetrie, e' fatta dal Ministero, per il tramite della soprintendenza, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del numero predetto. Se il provvedimento ministeriale di dichiarazione non e' adottato nei termini di cui all'articolo , comma 1, allo scadere dei detti termini, per le aree e gli immobili oggetto della proposta di dichiarazione, cessano gli effetti di cui all'articolo , comma 1.
Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui all'articolo , comma 2. Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni di loro competenza entro il 31 dicembre , il Ministero provvede in via sostitutiva. La procedura di sostituzione e' avviata dalla soprintendenza ed il provvedimento finale e' adottato dal Ministero, sentito il competente Comitato tecnico-scientifico.
Nell'intesa e' stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il piano e' oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto , n. Il piano e' approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b , c e d del comma 1, e' approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli e e' vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b , c e d del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonche' quanto previsto dall'articolo , comma 5. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 e' subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo , commi 3 e 4.
Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera a , siano effettuati controlli a campione sugli interventi realizzati e che l'accertamento di significative violazioni delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli e , relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.
A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo , interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso.
A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.
I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo , o in base alla legge, a termini degli articoli , , comma 1, lettera d , e , non possono distruggerli, ne' introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. L'autorizzazione e' valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo , commi 4 e 5.
Il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli , comma 2, , comma 1, bis e , comma 3, lettere b , c e d , nonche' della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante.
La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo , comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli , comma 2, , comma 1, bis e , comma 3 lettere b , c e d.
Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso.
Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione rilascia l'autorizzazione ad esso conforme oppure comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo bis della legge 7 agosto , n. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.
Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto , n. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva e' presentata al soprintendente.
L'autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed e' trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonche', unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.
L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.
Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e' istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui e' indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto.
Copia dell'elenco e' trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza. Il soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, corredata della necessaria documentazione tecnica, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo , comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo Qualora la tinteggiatura delle facciate dei fabbricati siti nelle aree contemplate dalle lettere c e d dell'articolo , comma 1, o dalla lettera m dell'articolo , comma 1, sia sottoposta all'obbligo della preventiva autorizzazione, in base alle disposizioni degli articoli e , comma 1, lettera a , l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo , comma 5, del soprintendente, o il Ministero, possono ordinare che alle facciate medesime sia dato un colore che armonizzi con la bellezza d'insieme.
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Related Books Free with a 30 day trial from Scribd. Related Audiobooks Free with a 30 day trial from Scribd. La Storia I primi interventi dello Stato per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori: Assicurazione obbligatoria per i lavoratori del settore industriale 3. Il Titolo I artt.
Obblighi dei lavoratori 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni,conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro Informazione, 2.
Formazione, 3. Addestramento, 4. Istruzione, 5. Aggiornamento, 6. Equipaggiamento; 7. Pronto intervento; 8. Eliminazione di comportamenti errati o non idonei Nuovo approccio alla sicurezza q Prevenzione soggettiva q Prevenzione oggettiva Interazione tra: Netta distinzione tra 3. Ambienti e strutture; 1. Aspetti tecnici 4. Processi; 2. Preparazione lavoratori 5. Atteggiamenti e motivazioni 3. Soggetti coinvolti Datore Responsabile del Medico Rappresentante Lavoratori di servizio prevenzione e competente dei lavoratori lavoro protezione Tale formazione deve prevedere un programma base di 32 ore e deve comprendere: a principi giuridici comunitari e nazionali; b legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d definizione e individuazione dei fattori di rischio; e valutazione dei rischi; f individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g aspetti normativi dell'attivita' di rappresentanza dei lavoratori; h nozioni di tecnica della comunicazione.
La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalita' dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non puo'essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano piu' di 50 lavoratori. I lavoratori hanno precisi obblighi Per far fronte a tali obblighi i lavoratori devono ricevere informazione, formazione e addestramento adeguati Sorveglianza sanitaria art.
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